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Emergenza Coronavirus – Prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro

Emergenza Coronavirus – Prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro
09:25 24 Aprile in CONSULENZA DEL LAVORO, CONSULENZA FISCALE

Con la nota 20 aprile 2020, n. 149, l’Ispettorato nazionale del lavoro raccomanda, ai propri Uffici territoriali, di contribuire, su richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali, in un’ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.

Con il D.P.C.M. 10 aprile 2020 sono state dettate ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19 su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. Il provvedimento riproduce, con talune integrazioni, le prescrizioni, già contenute nei provvedimenti governativi attuativi della normativa emergenziale ed efficaci fino al 13 aprile. Il D.P.C.M. ha rinnovato l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l’esecuzione delle misure previste in materia di prevenzione per la diffusione della pandemia, nonché di monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché, ove occorra, delle Forze armate. In merito all’esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, detta autorità dispone notoriamente di ampi poteri di coordinamento e di indirizzo anche con riferimento alla possibilità di impiego della Polizia locale. In particolare:
– le Forze di Polizia hanno il compito di per l’esecuzione dei necessari controlli volti, da un alto, ad accertare che non vengano avviate attività diverse da quelle espressamente consentite dall’altro a verificare che venga assolto correttamente l’obbligo di assicurare l’applicazione delle misure di sicurezza, ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e del Protocollo Governo
– parti sociali del 14 marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
– il personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, hanno il compito di svolgere specifici controlli e riscontri, a mezzo di disamine documentali, tramite
le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali, circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite. L’Ispettorato, inoltre, sottolinea la possibilità per i Prefetti di chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori. Pertanto, l’Ispettorato non dovrà svolgere funzioni di controllo e di accertamento che, nell’esercizio delle loro specifiche qualifiche, competono alle componenti della pubblica sicurezza, ma una attività finalizzata, ai sensi dell’art. 2, comma 10 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, alla verifica dell’osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali. Tali funzioni dovranno essere svolte con interventi che:
– siano mirati a soddisfare la loro peculiare e tipica finalizzazione e discendano possibilmente da una programmazione previamente concordata di liste di aziende sulle quali orientare i controlli, onde agevolare una puntuale individuazione degli obiettivi;
– comportino un impiego sostenibile e selettivo di personale, da disporsi prioritariamente su base volontaria;
– presuppongano la dotazione ed il corretto impiego di adeguati dispositivi di protezione per il personale operante.

Distinti saluti

Avv. Massimo Giordano

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