Legge di stabilità 2017
Di seguito alcune misure previste, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dalla legge di stabilità 2017 (Legge n. 232/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016) in materia di lavoro.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’
Sono previste rilevanti novità con riferimento al valore del premio ed ai limiti reddituali. In particolare:
- viene elevato ad euro 3000,00 il limite massimo detassabile (limite che diventa euro 4000,00 nel caso in cui le aziende coinvolgano, pariteticamente, i lavoratori nell’organizzazione del lavoro);
- viene elevato ad euro 80000,00 il limite di reddito, riferito all’anno precedente, che consente di beneficiare della detassazione.
Si ricorda che ai redditi detassati viene applicata l’aliquota IRPEF del 10%. Tale aliquota viene addirittura azzerata qualora i premi vengano fruiti sottoforma di welfare aziendale: si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tra questi sono ricompresi, ad esempio, le prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido, borse di studio a familiari, la cessione di prodotti dell’azienda al valore normale, i contributi ad enti o casse a fini assistenziali, i contributi versati al fondo di previdenza complementare.
Ricordiamo che gli accordi aziendali relativi ai premi di produttività per poter essere detassati devono possedere particolari requisiti: è importante, pertanto, contattare il ns. Studio, prima di procedere alla stipula degli stessi, per avere maggiori informazioni al riguardo.
RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ISCRITTI GESTIONE SEPARATA INPS
Si riduce al 25% l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di partita IVA) iscritti alla gestione separata INPS.
CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE
Viene prorogato per l’anno 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore, da godere entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, nei limiti di 2 giorni, fruibili anche in maniera non continuativa.
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E APPRENDISTATO I° LIVELLO: SGRAVI CONTRIBUTIVI
La legge di stabilità intende incentivare le assunzioni di giovani che hanno svolto un periodo in azienda con l’alternanza scuola – lavoro o con l’apprendistato di I° livello (quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o l’apprendistato di alta formazione e ricerca).
In particolare la norma prevede uno sgravio dei contributi per trentasei mesi (nel limite massimo di euro 3250,00), con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per le aziende che assumono a tempo indeterminato, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, i seguenti soggetti:
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- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola – lavoro pari almeno al 30% delle ore di formazione prevista dalla legge sulla Buona Scuola (400 ore nel triennio per Istituti Tecnici e Professionali e 200 ore per i Licei), ovvero il 30% delle ore di formazione previste nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni e per i percorsi di istruzione Tecnica Superiore, ovvero il 30% del monte ore previste dai rispettivi ordinamenti universitari per le attività di alternanza;
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato di I° livello.
Le agevolazioni contributive verranno concesse dall’INPS previa domanda e nel limite massimo di spesa previsto annualmente dalla normativa.
Distinti saluti.
Avv. Massimo Giordano