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Premi di produttività e welfare aziendale 2017 – SG&A
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Premi di produttività e welfare aziendale 2017

Premi di produttività e welfare aziendale 2017
07:00 16 Dicembre in CIRCOLARI

Tra le misure introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dalla legge di Bilancio per il 2017 si prevede il potenziamento delle misure incentivanti riguardanti i premi di produttività e le misure di welfare aziendale in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Parallelamente, appare evidente l’intenzione del legislatore di potenziare il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi territoriali, attraverso i quali sarà possibile disporre l’esclusione, dalla base imponibile a fini IRPEF, dell’uso delle opere e dei servizi forniti direttamente dall’imprenditore, ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza.

Premi di produttività.

In particolare, si prevede un sostanzioso innalzamento, da 50.000 a 80.000 euro, del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente, relativo al periodo d’imposta precedente, che consente l’accesso alla tassazione agevolata.

Gli importi dei premi erogabili aumentano:

– da 2.000 a 3.000 euro, nella generalità dei casi;

– da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

La legge di Bilancio 2017 dispone, inoltre, che non vanno assoggettate all’imposta sostitutiva le somme determinate secondo il valore normale di specifici benefit aziendali, fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione dell’imposta sostitutiva sui premi in argomento.

Si prevede inoltre che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%:

– i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro;

– i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali;

– le azioni distribuite ai dipendenti a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro.

Welfare aziendale

In materia di welfare aziendale, rientrano tra le misure agevolabili:

– i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

– l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

Le misure di welfare possono anche essere previste da contratti nazionali, territoriali, interconfederali e aziendali.

Novità della legge di Bilancio 2017 in sintesi

 

  Tassazione al 10% Detassazione totale
Periodo di applicazione Dal 1° gennaio 2017 Dal 1° gennaio 2017
Causali di corresponsione Premi di risultato legati a:

– incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

– somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali:

– prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido, borse di studio a familiari);

– cessione di prodotti dell’azienda al valore normale

– contributi ad enti o casse a fini assistenziali

– contributi versati al fondo di previdenza complementare

Tipologia premio In denaro, unitamente alla retribuzione. Erogazione di servizi e prestazioni
Beneficiari Lavoratori dipendenti del settore privato:

– impiegati

– operai

– quadri

– apprendisti

salvo espressa rinuncia scritta.

Lavoratori dipendenti del settore privato:

– impiegati

– operai

– quadri

– apprendisti

salvo espressa rinuncia scritta.

Limite di reddito conseguito nel 2016 80.000 annui 80.000 annui
Importo massimo – 3.000

– 4.000 se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell’organizzazione aziendale

Tassazione agevolata Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale: aliquota 10% Detassazione totale
Procedura L’erogazione deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU L’erogazione deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU

 

Legge di Stabilità 2016 e legge di Bilancio 2017: cosa cambia- Tabella comparativa

 

  Prima Dopo
Periodo di applicazione 2016 Dal 2017 in poi
Limite di reddito 50.000 80.000
Importo massimo 2.000 e 2.500 (in caso di coinvolgimento paritetico) 3.000 e 4.000 (in caso di coinvolgimento paritetico)
Redditi esenti e non computabilità nel calcolo del limite Trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali:

– prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido, borse di studio a familiari);

– cessione di prodotti dell’azienda al valore normale;

– contributi ad enti o casse a fini assistenziali;

– contributi versati al fondo di previdenza complementare.

Ulteriori trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali:

– contributi alle forme pensionistiche complementari

– contributi di assistenza sanitaria

– assegnazione azioni in parola per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi

Contrattazione nazionale o territoriale Stipula del contratto/accordo con la determinazione dei criteri di valutazione degli incrementi di produttività e le misure di welfare eventualmente concordate Possibilità di prevedere, nel contratto/accordo, l’estensione del beneficio a: – opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro;- benefit aziendali- contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.

 

Distinti saluti.
Avv. Massimo Giordano