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Whistleblowing – le procedure per l’applicazione delle sanzioni

Whistleblowing – le procedure per l’applicazione delle sanzioni
16:26 27 Novembre in CONSULENZA DEL LAVORO

E’ stata pubblicata sulla G.U. 19 novembre 2018, n. 269, la delibera ANAC 30 ottobre 2018 contenente il Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (whistleblowing).

In particolare, l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) esercita il proprio potere sanzionatorio d’ufficio o a seguito di comunicazione dell’interessato e delle organizzazioni sindacali, presentate attraverso il modulo della apposita piattaforma informatica caratterizzata dalle modalità più utili alla riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.

La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli addebiti ed è inviata ai soggetti destinatari del provvedimento finale.

Entro 90 giorni dalla segnalazione, l’ANAC invia ai soggetti interessati una comunicazione che deve contenere:

a) l’oggetto del procedimento;

b) la contestazione della violazione, con l’indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all’esito del procedimento;

c) la menzione della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta;

c) il responsabile del procedimento;

d) l’ufficio presso cui si può accedere agli atti;

e) la facoltà di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte e documenti;

f) la richiesta di audizione presso l’ufficio o il Consiglio;g) la casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento;

h) il termine di conclusione del procedimento.

Con riferimento alla fase istruttoria, l’Ufficio, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti cui è stato comunicato l’avvio del procedimento, o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all’esame degli atti del procedimento sanzionatorio.

I soggetti cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento esercitano il proprio diritto di difesa, in merito agli addebiti contestati nella fase istruttoria, mediante:

a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti;

b) accesso agli atti;

c) audizione innanzi all’ufficio.

Le memorie, le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all’ufficio entro il termine di 30 giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.

L’audizione può essere richiesta entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale richiesta contiene l’oggetto e la descrizione sintetica, ancorché precisa, chiara e puntuale, della esposizione orale nonché le ragioni per le quali sia ritenuta necessaria. Ove accolta, il responsabile del procedimento comunica agli istanti la data e il luogo in cui sarà svolta l’audizione; tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni.

Qualora non ricorrano i presupposti per l’archiviazione, l’ufficio, entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento, comunica all’interessato che intende proporre al Consiglio l’adozione del provvedimento sanzionatorio.

L’interessato, entro 10 giorni, può presentare ulteriori memorie difensive, ovvero chiedere l’audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria.

Il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle risultanze dell’eventuale audizione, adotta il provvedimento conclusivo.

Il procedimento si conclude con l’adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

archiviazione, qualora sia stata riscontrata l’assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo ed il massimo edittale, tenuto conto del criterio della dimensione dell’amministrazione interessata.

Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Avv. Massimo Giordano